NOVITA’

E’ stata emanata la Delibera n.243/2013/R/eel che indica quali disposizioni e quali tempistiche dovranno rispettare gli impianti rinnovabili per continuare a beneficiare di convenzioni come incentivi, ritiro dedicato e scambio sul posto.

L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha deliberato in merito all’adeguamento degli impianti di generazione distribuita (produzione elettrica da fonti rinnovabili) per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

pdf_icona Il Testo della Delibera AEEG 243/2013/R/ELL

 Solar panel installation

Adeguamenti obbligatori per impianti fotovoltaici

L’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas) con la delibera n. 243/2013/R/EEL ha modificato ed integrato la delibera 84, imponendo a tutti i possessori di impianti fotovoltaici, superiore ai 6kW, di adeguarsi tramite dispositivi anti blackout.Con la nuova delibera scattano i termini per adeguarsi anche per gli impianti in bassa tensione.

I tempi dell’adeguamento :

La Delibera n. 243/2013/R/EEL del 6 Giugno 2013 (che modifica la delibera 84/2012/R/EEL) ha disposto che :

 – gli impianti di potenza compresa tra 20 e 50 kW devono essere adeguati alle prescrizioni di cui al paragrafo 5 dell’allegato  A70 al    al Codice di rete entro il 30 giugno 2014 ;

– gli impianti di potenza compresa tra 6 e 20 kW devono essere adeguati alle prescrizioni di cui
  al paragrafo 5 dell’allegato A70 al Codice di rete entro il 30 aprile 2015.

I documenti da inviare a seguito dell’adeguamento : 

Una volta adeguato l’impianto, “il produttore è tenuto a sottoscrivere il nuovo regolamento di esercizio trasmesso dall’impresa distributrice e ad inoltrarlo all’impresa distributrice allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta, ai sensi del DPR 445/2000, da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all’albo professionale secondo le rispettive competenze, attestante che l’impianto è in grado di rimanere connesso alla rete all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz“.

L’invio della documentazione può essere fatto anche tramite il portale informatico dell’impresa distributrice, se predisposto.

Ai produttori che non risponderanno in tempo ai solleciti delle aziende di distribuzione sarà sospesa l’erogazione degli incentivi da parte del Gestore dei Servizi Energetici Spa (GSE), la sospensione di eventuale convenzione di scambio sul posto (SSP) o ritiro dedicato (RID) e la disconnessione dalla rete !

Il ripristino dell’erogazione degli incentivi e delle agevolazioni potrà avvenire solo a seguito di una successiva comunicazione delle imprese distributrici che attesti l’avvenuto adeguamento degli impianti di produzione.