IL D.P.R. 462/01

Novità apportate dal D.P.R.462/01 :

la novità rilevante riguarda le verifiche di legge, ed in sostanza, mentre precedentemente al DPR 462/01 era compito dell’Ispesl effettuare la prima verifica, e delle ASL le verifiche periodiche, ed erano quindi loro le responsabilità del non rispetto della periodicità, dal 23 gennaio 2002 è il datore di lavoro che ha l’obbligo di richiedere e far effettuare le verifiche secondo le nuove periodicità agli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

pdf_icona DPR n.462 del 22 Ottobre 2001


Responsabilità :

Le conseguenze a cui può andare incontro il datore di lavoro in caso di mancata verifica sono :

  •  responsabilità civili e penali se avviene un infortunio sull’impianto, in seguito alla mancata verifica;
  • sanzioni penali, in caso di controllo da parte delle autorità di pubblica vigilanza.

Inosservanza al DPR 462/01 e sanzioni :

Considerato che l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di legge è una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte di Ispesl, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività di vigilanza. Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.

Cabine MT

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO !

La GS Green Energy, in collaborazione con idonei Organismi AUTORIZZATI dal Ministero delle Attività Produttive esegue verifiche periodiche su :

– Impianti elettrici di messa a terra ;
– Installazione e dispositivi contro le scariche atmosferiche ;
– Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione ;

Periodicità delle verifiche

Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni :

2 anni (verifica biennale) per :

  • gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione
  • gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di :

a) Cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimento terre, lavori simili (interventi di manutenzione in banchine, costruzione di teleferiche, ecc.)
b) Ambienti a maggior rischio in caso di incendio cioè quelli definiti da CEI 648 sez. 751, cioè:

  • Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, cioè ad esempio: locali di spettacolo e trattenimento in genere con un massimo affollamento ipotizzabile superiore a 100 persone; alberghi, pensioni, motel, dormitori e simili, con oltre 25 posti letto; scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti; ambienti adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva dei servizi e dei depositi; stazioni sotterranee di ferrovie, di metropolitane e simili; ambienti destinati ai degenti negli ospedali e negli ospizi, ai detenuti nelle carceri ed ai bambini negli asili ed ambienti simili, edifici pregevoli per arte o storia oppure destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato, ecc.
  • Edifici con strutture portanti in legno.

Ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali combustibili (ad s. legno, carta, lana, paglia, grassi lubrificanti, trucioli, manufatti facilmente combustibili), e/o materiali esplosivi, fluidi combustibili/infiammabili, polveri combustibili/infiammabili con modalità tali da non consentire loro il contatto con l’aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d’infiammabilità, quando la classe del compartimento antincendio considerato è pari o superiore a 30. Gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali esplosivi, fluidi infiammabili, polveri infiammabili con modalità tali da consentire loro il contatto con l’aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d’infiammabilità, invece, sono classificabili come “Luoghi con pericolo di esplosione”, e dunque soggetti alle relative verifiche di impianto a cadenza biennale (v. nota precedente).

c) Locali adibiti ad uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (ad es. sala massaggi, ecc.).

5 anni (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi.

Obbligo di richiesta delle verifiche Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate da ORGANISMI ABILITATI dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base della normativa tecnica Europea UNI CEI, o in alternativa da Asl/Arpa.

Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.